La legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga dell’ecobonus al 65% fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda che l’agevolazione prevede diverse aliquote: si va dal 50 al 65%, fino ad arrivare all’85% per i lavori effettuati nei condomini.
In base alle nuove disposizioni, la nuova scadenza per l’ecobonus 65 è fissata al 31 dicembre 2024. Fino ad allora è possibile beneficiare dell’agevolazione ordinaria che prevede una detrazione per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel superbonus 110 per cento.
L’ecobonus al 65% per la casa è erogato in dieci rate annuali di uguale importo. Come in passato, per l’ecobonus ordinario è possibile usufruire sia della cessione del credito che dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione.
In base al diverso tipo di intervento è possibile beneficiare delle diverse aliquote. Vediamo nel dettaglio gli interventi ammessi e le corrispondenti aliquote.
Gli interventi per i quali spetta l’ecobonus al 50% sono:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione.
Gli interventi per i quali spetta l’ecobonus al 65% sono:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi.
Gli interventi per i quali spetta l’ecobonus che va dal 70 all’85% sono quelli di tipo condominiale. In questo caso, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 il limite di spesa è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Si ricorda cha il passaggio dall’aliquota al 70% a quella all’80% si realizza con interventi realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore; il passaggio all’aliquota all’85%, invece, si realizza con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questo caso, il limite massimo di spesa è pari a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.